I due aspetti critici del Porcellum sono l'assenza di preferenze e il diabolico sistema che attribuisce il premio di maggioranza al Senato su base elettorale: ben venga, dunque, un cambiamento radicale.
Stringendo il campo solo sui due quesiti di modificazione della legge elettorale della Camera, il DPR 361 del 1957 con successive modifiche, emergono invece alcuni aspetti di criticità che smorzano l'entusiasmo.
Il primo quesito, prima di tutto, non fa che eliminare la possibilità di creare coalizioni elettorali e togliere il premio di maggioranza. Crea dunque un sistema proporzionale puro con sbarramento al 4%, che può piacere o non piacere, ma che comunque non incide sugli aspetti indecenti dell'attuale legge elettorale.
Più interessante è il secondo quesito che, secondo i promotori, permetterebbe di reintrodurre la possibilità per l'elettore di esprimere preferenze. Ma vediamo in dettaglio come lo vorrebbe fare.
Il quesito propone di abrogare queste parti delle disposizioni di legge:
Art. 18 bis comma 3 limitatamente alle parole "presentati secondo un determinato ordine"Ecco, quindi, i risultati. Tra parentesi quadre le parti abrogate
Art. 19 comma 1 limitatamente alle parole "nella stessa"
Art. 58 comma 2 limitatamente alle parole "tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni"
Art. 84 comma 1 limitatamente alle parole "secondo l'ordine di presentazione"
Art. 85
Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole "nella lista" Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole "nell'ordine progressivo di lista"
Art. 18 comma treDunque le liste saranno semplicemente elenchi di candidati, senza un ordine preciso.
Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati,[presentati secondo un determinato ordine]. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione
Art. 19
Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni [nella stessa] o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della RepubblicaSfruttando la ridondanza del testo, si impedisce quindi a un candidato di candidarsi sia in più liste che in più circoscrizioni. Può essere condivisibile, ma non c'entra con le preferenze.
Art. 58 comma 2Dunque l'elettore esprime il voto in isolamento, si presume su una scheda, ma non si sa esattamente nè come lo farà nè quando la scheda sarà considerata nulla, visto che viene abrogata la parte della legge che indica quando i voti sono da considerare invalidi: si potrà accompagnare la crocetta sul simbolo di lista con lettere d'amore, una serie di no accanto ai simboli delle liste che non si vogliono votare, decorazioni grafiche, dichiarazioni estemporanee ispirate al buio della cabina, barzellette sui carabinieri, fantasie erotiche e tanto altro ancora, perché tanto le schede non saranno annullabili in questi casi!
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto [tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni]. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere
Purtroppo l'unica cosa che non si potrà fare sarà proprio esprimere preferenze.
Art. 84 comma 1
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficiocentrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, [secondo l'ordine di presentazione].Tradotto, verranno proclamati eletti i candidati compresi nella medesima lista, ma non si comprende esattamente in che ordine: è il presidente dell'ufficio a scegliere chi sì e chi no a seconda delle proprie preferenze? Oppure si tirano a sorte i nomi?
Art. 85
[Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza dellaCamera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio]Chiaramente se non ci si potrà più candidare in più circoscrizioni questo articolo diventa inutile.
Art. 86 comma 1
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, èattribuito, nell'àmbito della medesima circoscrizione, al candidato che [nella lista] segue immediatamente l'ultimo degli eletti [nell'ordine progressivo di lista].Così modificato, l'articolo andrebbe benissimo se fossero possibili preferenze. Purtroppo, senza la possibilità di esprimere preferenze, non è possibile stabilire chi sia il candidato che segue l'ultimo degli eletti.
In sintesi, il secondo quesito è perfettamente inutile e non servirà ad ammazzare il Porcellum. E' possibile anche pensare che non sarà accettato perché creerebbe nel sistema delle lacune tali da impedire una corretta consultazione elettorale.
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